Art. 7.1.1.
Il consiglio di amministrazione è composto da 7 membri.
Art. 7.1.2.
Esso resta in carica 4 anni. I suoi membri possono rimanere in carica per un periodo massimo di 12 anni.
Art. 7.1.3.
Nella scelta dei membri del consiglio di amministrazione deve essere tenuto conto di un’equa rappresentanza dei comuni e delle categorie professionali operanti nel turismo, segnatamente alla seguente ripartizione:
- 1 delegato della Società Svizzera Albergatori, Sezione Mendrisiotto
- 1 delegato di GastroMendrisiotto
- 1 delegato del Comune di Mendrisio
- 1 delegato del Comune di Chiasso
- 1 delegato del comprensorio dei comuni di Brusino A., Mendrisio, Novazzano, Riva S. Vitale, Stabio (denominato MONTE SAN GIORGIO e dintorni)
- 1 delegato del comprensorio dei comuni di Arogno, Bissone, Brusino A., Maroggia, Melano, Mendrisio, Riva S. Vitale, Rovio (denominato BASSO CERESIO e Lago)
- 1 delegato del comprensorio dei comuni di Balerna, Breggia, Castel S. Pietro, Chiasso, Coldrerio, Morbio Inferiore, Vacallo (denominato VALLE DI MUGGIO e dintorni)
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